Responsabilità genitoriale: sospensione possibile a fronte di un potenziale pregiudizio per il minore

Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, è necessario accertare, all’attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori

Responsabilità genitoriale: sospensione possibile a fronte di un potenziale pregiudizio per il minore

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale, avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, non occorre che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore.
Invece, in tema di adozione e incapacità genitoriale, ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, è necessario accertare, all’attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l’infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori. E tale incapacità deve essere valutata con riferimento alla situazione attuale e concreta, nonché al fallimento di ogni misura assistenziale e di sostegno idonea a ristabilire il ruolo del genitore, ciò perché la dichiarazione di adottabilità è un provvedimento di extrema ratio e può essere adottata solo quando l’abbandono è grave, attuale e non rimediabile con strumenti assistenziali adeguati.
Questi i principi richiamati dai giudici (ordinanza numero 6431 del 18 marzo 2026 della Cassazione) per mettere in discussione il provvedimento con cui è stata dichiarata la sospensione di un uomo e di una donna dall’esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie, con conseguente collocamento di queste ultime in idonea struttura comunitaria, però con autorizzazione ad incontri protetti genitori-figlie.
Alla luce della delicata vicenda in esame, in Appello si è ritenuta legittima la sospensione della responsabilità genitoriale in ragione del fatto che le due minori sono collocate in comunità dalla nascita e non hanno mai condiviso una vita familiare con i genitori, di guisa che la specifica capacità a svolgere le funzioni in cui si esplica la responsabilità genitoriale non ha avuto ancora modo di manifestarsi e non sono state raggiunte le condizioni per un progressivo recupero dell’esercizio della genitorialità, anche se la costante frequentazione delle minori da parte dei genitori, secondo il calendario predisposto dai ‘Servizi sociali’, dà conto di un rapporto che, nonostante le difficoltà, si è sviluppato e potrebbe migliorare.
Questi elementi, però, secondo i magistrati di Cassazione, non sono sufficienti per confermare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale dell’uomo e della donna
In generale, un provvedimento che dispone la collocazione dei minori in un istituto dovrebbe essere considerato una misura temporanea, da sospendere appena le circostanze lo consentano, e qualsiasi provvedimento che dispone la collocazione temporanea in un istituto dovrebbe essere coerente con il fine ultimo di ricongiungere i genitori naturali con il minore. Quindi, è necessario ogni sforzo per rendere temporaneo l’allontanamento, ricostituendo e sostenendo il legame familiare, e in questa ottica bisogna ponderare in modo autentico gli interessi del minore e quelli della sua famiglia biologica e contemplare seriamente la possibilità del ricongiungimento.
L’obbligo positivo di adottare misure che agevolino il ricongiungimento familiare, appena ciò sia ragionevolmente possibile, comincia a gravare sulle autorità competenti con forza crescente a decorrere dall’inizio del periodo di collocazione in istituto, e deve essere sempre conciliato con l’obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore. Le autorità devono adottare misure finalizzate a facilitare il ricongiungimento familiare appena ciò sia ragionevolmente fattibile, e, in tale contesto, è importante che le autorità nazionali adottino misure finalizzate al mantenimento dei rapporti tra il minore e i suoi genitori biologici, anche dopo il suo iniziale allontanamento da questi ultimi, e che esse si basino su perizie recenti. Inoltre, i servizi di assistenza all’infanzia devono fornire ai genitori un aiuto appropriato al fine di facilitare un eventuale ricongiungimento familiare. In tale prospettiva, quindi, va ribadito che il ruolo delle autorità nell’ambito dell’assistenza sociale consiste nel fornire aiuto alle persone in difficoltà, guidandole nel loro rapporto con i servizi sociali e fornendo a esse, inter alia, consulenza in ordine al modo in cui superare le loro difficoltà.
A fronte di tali considerazioni, è evidente l’errore compiuto dai giudici in questa vicenda, secondo i magistrati di Cassazione, poiché non è possibile evincere quali interventi attivi siano stati ritenuti appropriati dall’autorità giudiziaria in relazione alla peculiare vicenda e, in particolare, quale concreto percorso sia stato programmato nell’ambito dell’assistenza sociale e messo in atto nei due anni trascorsi al fine di implementare l’accrescimento delle capacità genitoriali dell’uomo e della donna e la maturazione del rapporto affettivo mediante la frequentazione con le figlie e con quale esito, posto che la sola previsione dell’esercizio del diritto di visita non appare sufficiente a implementare l’accrescimento delle capacità genitoriali e a creare il vincolo affettivo e l’attaccamento proprio dei primi mesi di vita. Inoltre, manca una indicazione in concreto dell’inadeguatezza genitoriale dell’uomo e della donna.
Non sono, poi, esplicitate le concrete ragioni o gli specifici episodi all’attualità in grado di far ritenere che i due genitori siano così gravemente e irreversibilmente manchevoli da determinare l’avvio del procedimento di adottabilità. Non si coglie, in particolare, una indicazione in concreto delle carenze genitoriali dell’uomo e della donna e nemmeno l’individuazione in concreto dei progressi che avrebbero potuto raggiungere mediante gli interventi attivi predisposti e che non sono stati raggiunti.
In sintesi, non è possibile evincere se i genitori, mediante interventi attivi appropriati alla specifica vicenda, siano stati mai messi in condizione di svolgere in maniera progressivamente più ampia e consapevole la propria relazione affettiva con le figlie e di comprendere e gradualmente esercitare la responsabilità genitoriale, e se vi siano condizioni personologiche ostative all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte loro, nonostante le scelte di vita che sembrano aver compiuto (autonomia abitativa e lavorativa), né se vi sia stata una valutazione degli ascendenti e dei parenti, entro il quarto grado.

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