Querela infondata: nessuna responsabilità in sede civile

Cambio di prospettiva, invece, se i fatti possono considerarsi calunniosi nei confronti del destinatario della querela

Querela infondata: nessuna responsabilità in sede civile

La presentazione di una denuncia (o di altra tipologia di esposto) non può, seppur rivelatasi infondata, essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell’esponente, se non quando i fatti possano considerarsi calunniosi. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l’attività pubblicistica dell’organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 4696 del 2 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dall’azione con cui un uomo ha citato in giudizio un altro uomo per domandarne la condanna generica in relazione ai danni subiti a seguito della proposizione di tre querele, rivelatesi poi infondate.
In sostanza, il procedimento penale apertosi era stato archiviato, e il destinatario delle querele ha chiesto l’accertamento della responsabilità civile del querelante, colpevole, a suo dire, di avere tenuto una condotta dolosa e colposa.
Nonostante l’archiviazione in sede penale, però, sia per i giudici di merito che per i magistrati di Cassazione nessuna responsabilità civile è addebitabile all’autore delle querele poi rivelatesi infondate.
Tema centrale è quello relativo alla possibile natura calunniosa delle querele, a fronte di una consapevolezza della innocenza del destinatario delle querele.
In generale, una responsabilità aquiliana per aver sottoposto all’autorità giudiziaria fatti di rilievo penale commessi da altri può configurarsi solo ove si accerti che l’autore dell’esposto sia consapevole dell’innocenza del soggetto denunciato. E, ragionando in questa ottica, la presentazione di una denuncia (o di un esposto) in realtà infondata non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell’esponente, Codice Civile alla mano, se non quando i fatti possano considerarsi calunniosi.

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