Noleggio di autobus con conducente: legittimo parlare di contratto di trasporto
Il noleggiatore non è immesso nella disponibilità del mezzo (non ha la detenzione del bene dietro pagamento del corrispettivo), ma beneficia dell’attività del noleggiante che provvede all’attività di trasporto (di persone o cose) da un luogo ad un altro
Il servizio di noleggio di autobus con conducente va ricondotto al contratto di trasporto e non a quello della locazione, poiché, nella prospettiva della causa in concreto assolta dal contratto, il noleggiatore non è immesso nella disponibilità del mezzo (non ha la detenzione del bene dietro pagamento del corrispettivo), ma beneficia dell’attività del noleggiante che provvede all’attività di trasporto (di persone o cose) da un luogo a un altro.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 20996 del 20 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in merito al pagamento di alcune fatture, contenzioso centrato soprattutto sul tema della possibile prescrizione del credito.
Ragionando su questo fronte, i giudici di merito escludono l’applicabilità della prescrizione breve, e ciò sul presupposto che il noleggio di autobus con conducente non costituisce un contratto di trasporto bensì un contratto di locazione di cosa mobile.
In sostanza, nel 2016 e nel 2017, una società si era rivolta ad un privato per far eseguire diversi viaggi con un proprio conducente, ma il contratto di trasporto, stipulato tra soggetti diversi (il noleggiatore del mezzo e le persone trasportate) seguiva quello di noleggio.
Per i giudici di merito, quindi, il contratto oggetto di causa deve essere equiparato a una locazione in quanto implicante la messa a disposizione del mezzo e del conducente, senza alcuna ingerenza nell’attività d’impresa e nell’organizzazione dell’utilizzatore.
Di conseguenza, ai fini della prescrizione, si deve far riferimento al più al termine quinquennale, secondo i giudici di merito.
Queste valutazioni vengono messe in discussione dai magistrati di Cassazione, i quali osservano, innanzitutto, che il servizio di noleggio di autobus con conducente non è espressamente disciplinato dal Codice Civile, mentre solo nel ‘Codice della navigazione’ è contenuta la definizione del contratto di noleggio, definizione secondo cui il noleggio è il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.
Più articolata, invece, è la disciplina pubblicistica nel quadro della regolamentazione dell’esercizio delle attività economiche in funzione della tutela del mercato e della sicurezza del traffico stradale.
Il ‘Codice della strada’ stabilisce che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso, mentre il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
A tal proposito, nella ‘Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea’ si statuisce che sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. E costituiscono autoservizi pubblici non di linea: il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale. E, ancora, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.
Poi, la ‘isciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente’ stabilisce che sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, svolgono attività di trasporto di persone, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
Indicata poi anche la definizione del servizio di noleggio di autobus con conducente: per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
Dal quadro normativo complessivo emerge in modo evidente che il servizio di noleggio di autobus con conducente si caratterizza per la prestazione, da parte di un’impresa abilitata, di servizi di trasporto di viaggiatori eseguiti su richiesta di terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti.
La fattispecie è ben diversa dalla concessione del godimento del mezzo di trasporto, che, invece, ricorre solo nell’ipotesi di locazione senza conducente, in forza della quale il veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per Le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso. In tale ipotesi, il rapporto è inquadrabile nello schema della locazione, la quale può esplicarsi in più forme, tutte caratterizzate per l’obbligazione fondamentale del conduttore di restituzione della cosa locata, dopo essersene servito per un tempo prestabilito.
In generale, nel contratto di locazione, quando il conduttore acquista la detenzione della cosa che entra così nell’ambito della sua disponibilità, su di lui ricadono i rischi inerenti alla sua utilizzazione, con la conseguenza che, se con l’attribuzione del godimento della cosa il locatore mette a disposizione del conduttore l’attività di suoi dipendenti per l’utilizzazione della cosa stessa, questi agiscono come preposti del conduttore, senza che tale circostanza faccia venir meno la natura di locatio rei propria del rapporto.
Poi, partendo dalla definizione, contenuta nel ‘Codice della strada’, del servizio di noleggio di autobus con conducente, va osservato che si è in presenza di un contratto in cui un soggetto, denominato vettore, si obbliga a fronte di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, le cui differenziazioni possono essere basate sia sull’oggetto del trasferimento (persone o cose), sia sull’ambiente nel quale il servizio sia prestato.
In sostanza, nel contratto di noleggio ci si obbliga a far godere di un bene e nel caso di specie, di un’autovettura, ad un altro soggetto, che dunque dispone della stessa, utilizzandola direttamente per lo scopo alla quale essa è preordinata. L’ipotesi in cui il godimento dell’autovettura si realizzi tramite l’intervento di un terzo soggetto che la conduca integra una fattispecie più prossima a quella del contratto di trasporto, il cui oggetto non è solo il generico uso e godimento di un bene, ma anche l’obbligo di un soggetto di trasferire cose o persone da un luogo ad un altro a fronte di un corrispettivo.
Conclusivamente, il servizio di noleggio di autobus con conducente va ricondotto al contratto di trasporto. Di conseguenza, sul tema della prescrizione applicabile, va tenuto presente che il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dal Codice Civile, trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione.