Il ludopatico non può scaricare la propria colpa sull’Agenzia delle Dogane

Respinta l’obiezione secondo cui l’utilizzo non informato di slot machine fa venir meno l’autodeterminazione dell’utente. Su questo fronte i magistrati sono netti: la figura di cittadino prefigurata dalla Costituzione non è quella di un imbelle che ha da esser guidato per mano

Il ludopatico non può scaricare la propria colpa sull’Agenzia delle Dogane

Niente risarcimento per il ludopatico che prova ad attribuire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’origine dei propri problemi.
Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 23339 del 16 luglio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame l’istanza avanzata da un uomo di circa 60 anni, osservano che, anche a voler supporre, per mera ipotesi, che possa ritenersi attività pericolosa quella di produzione, vendita ed offerta al pubblico di apparecchi elettromeccanici per il gioco d’azzardo, resta il fatto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’ente preposto ad autorizzare le suddette attività, ma autorizzare un’attività pericolosa non è anch’essa un’attività pericolosa. Altrimenti, dovrebbe pervenirsi al paradosso di ritenere pericolosa, ad esempio, l’attività dell’assessore che autorizzi uno scavo per mezzo di pale meccaniche.
Allo stesso modo, la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose non è invocabile quando il pericolo sia generato dall’abuso, e non dall’uso, dell’attività ritenuta pericolosa e quindi, nel caso in esame, dal gioco. Altrimenti, anche sotto questo profilo, si dovrebbe pervenire all’esito paradossale di ritenere pericolosa la vendita di sofà o insaccati, dal momento che l’eccesso di vita sedentaria o di assunzione di lipidi provoca malattie cardiovascolari.
Ampliando ulteriormente l’orizzonte, l’attività di gestione pubblica dei giochi leciti di azzardo, svolta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale ente autorizzatorio e di regolazione, non integrando, come detto, di per sé attività pericolosa, non può fondare un obbligo generale di informare i cittadini sui rischi di ludopatia, in assenza di uno specifico precetto normativo vigente ratione temporis. Su questo fronte, non sono fonti idonee a generare tali obblighi gli atti di indirizzo parlamentare o le decisioni del giudice amministrativo, né l’omessa tempestiva attuazione di una legge di delega può, da sola, essere considerata causa giuridicamente rilevante del danno alla salute derivante dal gioco compulsivo, in difetto di una dimostrata regola causale (scientifica o statistica). Peraltro, quando il danno deriva dall’abuso, e non dall’uso normale, di un’attività di per sé lecita, la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose non è applicabile, poiché la condotta del danneggiato – frutto di libera autodeterminazione, salvo prova di una preesistente incolpevole incapacità – costituisce causa prossima idonea a interrompere il nesso causale tra l’attività autorizzata dallo Stato e l’evento dannoso.
Priva di fondamento, quindi, la visione proposta dal protagonista della vicenda, il quale ha spiegato che a partire dal 2011 ha iniziato a giocare in maniera smodata con slot machine e macchine jackpot (ossia, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo, ed è insorta in tal modo in lui una forma di dipendenza patologica dal gioco, con tanto di ricovero, tre anni dopo, con diagnosi di dipendenza dall’alcol, disturbo bipolare, gioco d’azzardo patologico, disturbo che lo ha reso invalido civile.
Sempre secondo l’uomo, sia il danno alla salute causatogli dal gioco patologico, sia la spesa da lui sostenuta per giocare costituivano danni di cui doveva rispondere l’amministrazione pubblica, avendo omesso di realizzare una sistematica campagna di informazione ai fine di rendere noti gli effetti negativi dell’utilizzo di tati strumenti, suggerendo limitazioni e cautele, attività omessa ai momento dell’insorgere della patologia (tra il 2011 ed il 2012). Consequenziale, quindi, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per una cifra pari a quasi 80mila euro e di quello patrimoniale per una cifra pari a 300mila euro, cui aggiungersi il pregiudizio da perdita della capacità di lavoro.
Per chiudere il cerchio, infine, viene respinta anche l’obiezione difensiva secondo cui l’utilizzo non informato di slot machine fa venir meno l’autodeterminazione dell’utente.
Su questo fronte i magistrati di Cassazione sono netti: lo Stato e le sue articolazioni non sono un Leviatano incombente su qualsiasi attività umana, né da essi può esigersi un inesistente obbligo di informare ogni cittadino sulle conseguenze ovvie ed evidenti delle sue scelte. Anche perché la figura di cittadino prefigurata dalla Costituzione non è quella di un imbelle che ha da esser guidato per mano, ma altra, assimilabile a quella del civis romanus, cioè un adulto tenuto a conoscere ed adempiere i propri doveri e le proprie responsabilità. E tra i doveri del cittadino, che non alleghi e provi una preesistente condizione di incolpevole incapacità al riguardo, v’è quello di informarsi responsabilmente sulle conseguenze delle proprie azioni, prima ed al fine di valutare se indurvisi. Contrario sarebbe, invece, a qualsiasi norma e qualsiasi principio giuridico dapprima incanaglire in un vizio liberamente eletto, e poi pretendere di essere risarciti dallo Stato per non essere stati informati delle conseguenze che avrebbero potuto teoricamente indurre a desisterne.

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