Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
La liquidazione di acconti sui compensi del curatore in corso di procedura, per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valori massimi liquidabili, costituisce un fatto oggettivo che inficia la correttezza del conto e lo rende non approvabile
Necessario provare in concreto il mancato superamento dei limiti dimensionali fissati a livello normativo