Niente conversione da liquidazione giudiziale ad amministrazione straordinaria se punta al recupero dell’equilibrio economico della società

Manca, secondo i giudici, il presupposto fondamentale, ossia l’opportunità di una gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo

Niente conversione da liquidazione giudiziale ad amministrazione straordinaria se punta al recupero dell’equilibrio economico della società

Stop all’ipotesi della conversione di una liquidazione giudiziale in amministrazione straordinaria se essa mira al recupero dell’equilibrio economico della società. Questo il paletto fissato dai giudici (decreto del 10 settembre 2024 del Tribunale di Bologna), chiamati a prendere in esame l’istanza con cui i commissari straordinari di una società in amministrazione straordinaria hanno chiesto che il Tribunale disponga la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di liquidazione giudiziale della società, ovvero apra a carico della società stessa la procedura di amministrazione straordinaria. In sostanza, secondo i giudici, manca palesemente il presupposto per la conversione di una liquidazione giudiziale in amministrazione straordinaria, consistente nell’opportunità di una gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura madre, allorché si prospetti che la conversione rappresenti il mezzo indispensabile per il recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali della società già ammessa all’amministrazione straordinaria, anziché lo strumento per semplicemente agevolare un risanamento perseguibile in altro modo e indipendentemente dalla conversione. Nella specifica istanza, presa in esame dai giudici, i commissari hanno prospettato che la conversione in amministrazione straordinaria della liquidazione giudiziale della società capogruppo, e l’avvicendamento dei commissari ai curatori, avrebbe agevolato la conclusione di un accordo per lo sfruttamento dei marchi, di titolarità della capogruppo, relativi alla merce prodotta dalla società controllata in amministrazione straordinaria. Per maggiore comprensione della questione, poi, bisogna tener presente che l’esercizio dei diritti nascenti da detti marchi era conteso tra la curatela della società capogruppo e i liquidator di una procedura inglese di ‘winding-up’ aperta a carico della stessa società. In particolare, la bozza di accordo tra curatori, commissari straordinari e liquidator mirava a definire i termini di uno sfruttamento congiunto dei marchi – con tempistiche incompatibili, peraltro, con le scadenze imposte dalla legge allo svolgimento dell’amministrazione straordinaria – attraverso il loro conferimento in una nuova società compartecipata paritariamente dai curatori e dai liquidator, e la loro concessione in licenza alla società controllata, passaggio, quest’ultimo, necessario per la riattivazione delle attività di produzione e vendita svolte dalla società prima della sua ammissione all’amministrazione straordinaria.

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