La malattia mentale della figlia giustifica la protezione internazionale in Italia per la famiglia

Un cittadino marocchino rinnova la sua richiesta, dando importanza al gesto di autolesionismo compiuto in Italia da una delle sue figlie e al potenziale stigma sociale che potrebbe derivarne in Marocco

La malattia mentale della figlia giustifica la protezione internazionale in Italia per la famiglia

Un uomo di origine marocchina, residente in Italia con la moglie e le figlie, chiede di rimanere nel nostro paese a causa dei problemi psichici di una delle sue figlie, la quale ha tentato il suicidio ingerendo un detersivo. L'uomo teme che la sua famiglia, se tornasse in Marocco, subirebbe discriminazioni a causa delle condizioni di salute mentale della figlia.

Il Tribunale ritiene poco plausibile questo timore, citando miglioramenti nel trattamento della salute mentale in Marocco e definendo il paese come sicuro. Tuttavia, la Corte di Cassazione e l'avvocato dello straniero non ritengono che i miglioramenti citati siano sufficienti a garantire che la figlia non sarebbe discriminata.

Viene sottolineata l'irrisolta questione della discriminazione verso le persone con problemi mentali in Marocco. Il Tribunale, pur riconoscendo le criticità, non ha valutato se il cittadino marocchino e la sua famiglia sarebbero effettivamente esposti a discriminazioni in patria. Anche l'analisi della situazione della figlia non viene ritenuta completa, in quanto non tiene conto del padre e degli altri familiari.

La Corte di Cassazione critica l'approccio del Tribunale, sottolineando la necessità di valutare attentamente se il padre e la famiglia sarebbero in pericolo in Marocco a causa della salute mentale della figlia. Deve essere verificata l'esposizione reale della famiglia a discriminazioni o gravi rischi, considerando la concretezza della vulnerabilità legata alla situazione attuale della figlia.

In definitiva, il caso rimane complesso e richiede un'attenta valutazione dei rischi potenziali per la famiglia in caso di ritorno in Marocco, considerando la salute mentale della figlia e il suo possibile impatto (Cas. n. 28957 del 11 novembre 2024).

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